lunedì 30 maggio 2016

“ARTE=AMBIENTE” maggio a Massafra Il Corifeo

 

Qui di seguito gli appuntamenti del progetto culturale “ARTE=AMBIENTE” organizzata dall’associazione di volontariato culturale “Il CorifeoMassafra” e “NordSud” in collaborazione con la Consulta delle associazioni di Massafra.

<<Venerdì 27 Maggio alle ore 19 presso la biblioteca del Castello di Massafra partecipiamo al convegno: “dal mito alla caverna, alla…distruzione dei miti”!
La spiegazione del “mito della caverna” di Platone è un’allegoria di forte attualità che investe sia la sociologia che il senso della politica.
Il simbolismo usato è teso a prefigurare la necessità dell’uomo di salire verso la “Conoscenza”.
All’incontro interverranno la prof.ssa Mariella Procaccio e la prof.ssa Cinzia Cofano.

…a seguire proiezione del cortometraggio “ORE 0,00" di Danilo Termite.
Ore 0,00, l'ora esatta in cui il regista Danilo Termite va a segno dando vita all' opera poetica audiovisiva intitolata "ORE 0,00" , relativa all'omonima poesia dell'artista Francesco Silvestri tratta dal libro "Poesie modulari... a tempo" pubblicato dalla  Scorpione Editrice. In uno scenario apocalittico contemporaneo si stagliano le sapienti pennellate registiche di Danilo Termite che danno forma ad un messaggio globale di allarme relativo alla degenerazione della vita in ogni suo aspetto, coinvolgendo ambiente, acqua, cibo, bioritmi, valori, fede, legge, società. L'opera è dedicata alla città di Taranto.

<<Sabato 28 Maggio alle ore 20 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Massafra assisteremo al concerto “L’organo sinfonico nel ‘900 italiano” con i giovani talenti Pietro Silvestri e Patrizia Continisio.

<<Domenica 29 Maggio alle ore 19 presso l’atrio del Castello di Massafra PERFORMANCE POETICA con selezione e votazione popolare coordinata dal prof. Francesco Silvestri e da Giuseppe Pignatelli.

venerdì 27 maggio 2016

'Mpalemmu è a scena!


E chi l’avrebbe detto mai, che questo luogo, antico 

come i tempi, sia invalso e intriso e sviscerato dentro 

il motivo essenziale del teatro. Siamo nati per far scena 

facciamo spettacolo, allora! Ecco Palermo, la città teatro 

che ha l’anima da prima donna e vive le cornici del Mondo, 

come è scritto e come narra il genio .... capitale di un regno 

e sorella del Sole che la mise al centro della tragedia per 

trasformarla in commedia dell’Arte!

Ugo Arioti

domenica 22 maggio 2016

Sensazionale prima alla Vittorietti di Riccardo Ascoli


La saletta della Biblioteca Etnostorica, venerdì 20 maggio, è stata la sede della prima del documentario di Riccardo Ascoli sul teatro di figura. Il teatro si arrampica sul muro ha tenuto gli spettatori sospesi per un ora sul magnifico mondo della fantasia e delle ombre che parte dalla preistoria e giunge ai nostri giorni, con una carica e con una forza immaginifica sempre maggiore. Ascoli, che ha studiato ed elaborato questo mirabile quadro sintetico e completo del teatro di figura ci ha trasportato nel mondo dell'anima, un città di ombre e luci che spesso raccontano più intensamente e più intrinsecamente la natura spirituale e cosmica della vita. il successo di questa rappresentazione, tra filmati e slide, tra parole e maschere, burattini e oggetti che prendono vita e anima attraverso una luce che li raccoglie e li ordina in figure, ci spinge a riproporre questo documento, così vasto e così raccolto, nella seconda parte del programma annuale, sul percorso del teatro.
A far da contorno e da cornice al documentario una mostra di foto dello stesso autore che illustrano il suo lavoro attraverso le maschere, gli oggetti di scena e i burattini, raccolti in questi due anni di intensa attività da Ascoli, un museo del teatro di figura.

Ugo Arioti

venerdì 20 maggio 2016

Al Mezzogiorno non basta la salute: fanalino di coda Ue per competitività

 

Uno studio dello Svimez dà la pagella al Sud in base a nove indicatori. Voti simili a Est Europa, Grecia e Penisola iberica: bocciate infrastrutture, istruzione, preparazione tecnologica, mercato del lavoro, istituzioni. Svetta solo per benessere fisico
MILANO - La salute è la prima cosa, ma per il Mezzogiorno italiano rischia di essere anche l'unica. Se si guarda alla diagnosi economica sul "paziente-Sud", c'è ben poco da rallegrarsi. La pagella al tessuto industriale e produttivo del Meridione italiano arriva dallo Svimez, l'Associazione che ha a cuore lo sviluppo dell'industria del Sud. In uno studio pubblicato sulla Rivista economica del Mezzogiorno si mette in luce come il Sud sia fanalino di coda per competitività in Europa, mentre supera la media continentale per condizioni di salute. La cartella clinica è allarmante e mette fretta al governo, che ha lanciato il suo masterplan per il Sud e avviato da Napoli i patti a livello locale: "Nel complesso le analisi condotte restituiscono l'idea di una crisi di competitività che contribuisce ad aggravare il divario interno e alimenta la marginalizzazione del Paese rispetto all'Europa; i dati suscitano particolare preoccupazione perché suggeriscono il rischio di ulteriore arretramento delle economie del Mezzogiorno negli anni a venire", si legge nello studio Svimez.

La corposa pubblicazione "Divari di competitività tra regioni durante la sovereign debt crisis: il Mezzogiorno tra resistenza e resa" di Massimo Aria, Giuseppe Lucio Gaeta e Ugo Marani analizza nove "dimensioni di competitività" che compongono il Regional Competitiveness Index della Commissione europea. Si guarda a 255 aree territoriali appartenenti a 27 Paesi europei e al loro andamento nel periodo 2010-2013. In Europa, le zone analizzate del Mezzogiorno sono allineate per risultati alle regioni della Bulgaria, dei Paesi dell'Est Europa come Ungheria, Polonia Romania, Slovenia, Slovacchia (ad eccezione delle aree delle rispettive capitali), della Grecia (ad eccezione di Atene) e a un nutrito gruppo di regioni di paesi quali Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna.
 
AREE  
Valori medi registrati dalle regioni del Mezzogiorno, del Centro
e del Nord Italia e dell'Europa per ciascuna delle dimensioni
di competitività che costituiscono il Regional Competitiveness Index
  Qualità Istituzioni Infrastrutture
  2010 2013 2010 2013
Mezzogiorno 40,3 36,66 45,8 41,64
Centro 40,3 40,82 49,23 47,47
Nord 40,3 43,37 48,63 50
Europa 51,2 51,48 48,14 48,03
         
  Benessere fisico Istruzione superiore
  2010 2013 2010 2013
Mezzogiorno 55,88 54,33 40,96 40,32
Centro 56,28 55,47 46,5 44,85
Nord 53,18 55,07 41,49 41,88
Europa 49,56 49,47 48,96 49,62
         
  Eff. Mercato lavoro Dimensione mercato interno
  2010 2013 2010 2013
Mezzogiorno 36,46 37,74 44,24 43,37
Centro 47,95 48,41 50,5 49,37
Nord 53,2 52,91 50,56 51,73
Europa 50,34 50,44 46,03 47,99
         
  Preparazione tecnologica Business sophistication
  2010 2013 2010 2013
Mezzogiorno 42,35 37,33 39,99 48,52
Centro 44,4 40,13 48,7 52,89
Nord 44,6 40,24 49,82 51,75
Europa 50,31 50,57 47,31 47,31
         
  Innovazione    
  2010 2013    
Mezzogiorno 43,19 40,68    
Centro 48,05 46,1    
Nord 49,16 47,2    
Europa 48,61 48,91    
Fonte: elaborazione Svimez su dati tratti da Dijkstra, Annoni e Kozovska (2011) e da Annoni e Dijkstra (2013)

Guardando la pagella riportata in tabella, che fa riferimento a una scala da 1 a 100, "il Sud rispetto alla media Ue registra un forte gap nella maggior parte degli indicatori". Le situazioni più critiche si rintracciano alla voce delle infrastrutture, per le quali il Sud si è fermato nel 2013 a 41,6 (in calo di 4 punti percentuali rispetto al 2010) a fronte del 48 della media Ue e del 50 del Nord Italia. Male anche la voce dell'innovazione, che segue un simile andamento, e quella dell'istruzione superiore. Ma peggio ancora accade nella preparazione tecnologica (37,3 nel 2013, in calo di 5 punti rispetto ai 42,3 del 2010, ben lontani dai 50,5 della media Ue), nell'efficienza del mercato del lavoro (37,7 al Sud contro una media Ue di 50,4 e di 52,9 al Nord Italia nel 2013) e nella qualità delle istituzioni: qui il Sud si ferma nel 2013 a 36,6, in calo rispetto al 2010 (40,3) e distante dalla media Ue di 51,4.

Gli unici spunti positivi riguardano la business sophistication, intesa come specializzazione settori quali intermediazione finanziaria e attività relative ai beni immobili, affitti, intermediazioni e consulenze, caratterizzati secondo gli studiosi da elevata produttività e capacità di risposta a pressioni competitive. Ma, come accennato, "l'unico potenziale fattore di competitività in cui il Mezzogiorno svetta rispetto alla media Ue è il benessere fisico della popolazione; nel 2013 è leggermente calato, passando dai 55,8 del 2010 ai 54,3 del 2013, ben cinque punti in più della media Ue ferma a 49,4".

giovedì 19 maggio 2016

E' morto Marco Pannella


E' morto Marco Pannella: l'annuncio a Radio Radicale

con il Requiem di Mozart

 

Nella sua casa di via Panetteria, a pochi passi dal Quirinale, lo scorso 2 maggio Pannella aveva soffiato 86 candeline tra gli amici che non lo hanno mai abbandonato: in prima fila i due attivisti Matteo Angioli e Laura Harth. Ma proprio dal quel giorno le sue condizioni si sono aggravate. Lottava con un tumore al fegato e uno ai polmoni. Una malattia di cui, per scelta, parlava pubblicamente. Come la sua compagna di tante battaglie, Emma Bonino:"Mancherà a tutti, penso persino ai suoi avversari. Molto amato ma poco riconosciuto nei suoi meriti in questo paese che tanto gli deve", ha detto a Radio Radicale l'ex ministro degli Esteri. "Credo che ora  molti dovrebbero riflettere, ora che non è più in vita, sui suoi meriti e la sua presenza nella storia di questo Paese".

Uscire dai confini

100 anni dopo Kiental
 
Uscire dai confini
 

  

 

Alla vigilia della Prima guerra mondiale le masse che si erano opposte alla guerra si trovarono a combattere su fronti opposti. Lo stesso movimento operaio e socialista passò dall’internazionalismo alla logica della ragion di Stato e nella sua maggioranza votò i crediti di guerra.
 
di Felice Besostri
 
Alla vigilia della Prima guerra mondiale le masse che si erano opposte alla guerra si trovarono a combattere su fronti opposti. Lo stesso movimento operaio e socialista passò dall’internazionalismo alla logica della ragion di Stato e nella sua maggioranza votò i crediti di guerra. Quella scelta rappresentò la fine dell’Internazionale socialista, un’organizzazione già percorsa da divisioni ideologiche provocate dal revisionismo da un lato e dalle tendenze rivoluzionarie dall’altro: una sfida all’ortodossia socialdemocratica e al suo marxismo minimo.
Una crisi politica, che significava crisi morale e rinuncia ai valori tradizionali di solidarietà di classe per adeguarsi al nazionalismo patriottardo.
    Come allora la crisi fu più acuta in Europa, la culla del movimento operaio e socialista, anche oggi è in crisi la sinistra in tutte le sue espressioni a cominciare da quella una volta dominante ed egemonica o, comunque, maggioritaria nella parte occidentale: il socialismo democratico. La caduta dei regimi comunisti non ha rafforzato la sinistra, ma l’ha indebolita complessivamente, basta fare un confronto tra la UE a 15 negli anni novanta del XIX e quella a 28 del secondo decennio del XX secolo.
    Certamente le insufficienze sono datate da tempo: inesistenza di una politica economica alternativa a quella imposta a livello planetario dal capitalismo finanziario e dalle multinazionali, quando con la crisi economica e finanziaria ha reso impossibile il mantenimento dello stato sociale. Tuttavia è ancora una volta nel tradimento dei principi di umanità e solidarietà sociale, come 100 anni fa del pacifismo e dell’internazionalismo, che segnano la crisi della sinistra e che la travolge in tutte le sue espressioni, comprese quelle più radicali.
    E’ un dato non contestabile che la perdita di consenso elettorale dei Partiti del PSE, soltanto in minima parte è andato a beneficio di formazioni alla loro sinistra, piuttosto ha alimentato l’astensione e/o il populismo xenofobo ed identitario o i partiti conservatori al limite reazionari come in Ungheria o in Polonia. Dove l’ignavia del PSE ha colpito in primo luogo il suo partito membro, come il Pasok in Grecia, l’alternativa di sinistra non ha raggiunto mai la maggioranza assoluta e ha dovuto accettare compromessi che ne hanno minato l’unità e costretta ad alleanze con formazioni di centro-destra.
    La più solida e consistente anche temporalmente, come la Linke in Germania, non è mai uscita dai Länder della ex DDR, ad eccezione della Saar, e comunque i governi che si basavano su un’intesa SPD- Linke, meno di quelli numericamente possibili, non hanno quasi mai trovato una conferma elettorale democratica alla scadenza. Soltanto in Spagna si era profilata una possibile intesa tra sinistra tradizionale PSOE e nuova (Podemos e sue varianti), fallita e rimandata ad una prova d’appello, molto più difficile, se non vengono sconfitti l’autosufficienza socialista andalusa e il secessionismo a egemonia borghese della Catalogna. A differenza di 100 anni fa alle frontiere non si scavano trincee dalle quali spararsi reciprocamente, ma si erigono muri verso masse di disperati e si stipulano accordi di contenimento, come con la Turchia, con costi economici, per non parlare di quelli umani, superiori a quelli di un’integrazione programmata e una politica di corridoi umanitari. Su questo l’Europa si gioca il suo futuro, ma il fallimento di quest’Europa, che l’ha cercato e meritato, non aprirà nuovi spazi alla sinistra, ma alla destra come dimostrato dai successi della FPÖ al primo turno delle presidenziali austriache.
    La sinistra aveva un progetto federalista europeo, che trova il suo fondamento, nel Manifesto di Ventotene di Spinelli, Rossi e Colorni, da adeguare alle sfide epocali e planetarie dei cambiamenti climatici e alle migrazioni di massa, ma non riscoprire il nazionalismo ammantato da sovranità democratica e monetaria. L’ex ministro greco delle finanze Yanis Varoufakis indica una strada di riforma dell’Europa senza tentazioni nazionaliste, continua una tradizione di federalismo socialista, la cui massima utopia di era espressa con la parola d’ordine degli Stati Uniti Socialisti d’Europa nell’immediato secondo dopoguerra mondiale.
    Soltanto l’immaginazione romanzesca di Guido Morselli in Contro-passato prossimo aveva legato la vittoria dell’Austria-Ungheria nella Prima Guerra mondiale ad una rivoluzione che avrebbe trasformato la doppia monarchia nella prima Federazione Socialista Europea, centro della trasformazione socialista mondiale al posto dell’arretrata Federazione Russa: un trionfo dell’austro-marxismo sullo stalinismo. Quelle utopie non hanno più rapporto con la realtà quando e impossibile distinguere i socialdemocratici austriaci e slovacchi da un fascistoide come Orban, leader di un partito del PPE.
    Cento anni fa i socialisti che avevano rifiutato la guerra seppero tentare almeno un riscatto morale e politico organizzando a Zimmerwald nel 1915 e a Kiental nel 1916 due conferenze internazionali, grazie a compagni come gli svizzeri Robert Grimm, e Ernest Paul Graber o gli italiani Oddino Morgari, Giuseppe Emanuele Modigliani, Costantino Lazzari e Giacinto Menotti Serrati, ma guidati dall’ebrea ucraina, naturalizzata italiana, Angelica Balabanoff.

mercoledì 18 maggio 2016

Il senso dell’arte e il compito dell’artista

Il senso dell’arte e il compito dell’artista
 
Noi siamo liberi. E ci rifiutarono
dove ci credevamo ben accolti.

R. M. Rilke, Sonetti a Orfeo 2, XXIII
 
     Ritengo che si possa essere d’accordo sul fatto che l’arte sia, innanzi tutto, una forma di comunicazione, oltre che un atto creativo, libero e liberante, che ci consente di esprimere noi stessi e di plasmare la realtà secondo un punto di vista personalissimo, perciò critico. Già Croce parlava in senso artistico di “un’intuizione che si fa espressione” , ma, certamente, critico vuol dire anche, in senso sartriano, “non neutrale” , cioè che prende posizione politica.
     La creazione artistica è, indubbiamente, una forma di linguaggio autonomo che interpreta e che conosce il mondo. Lontano dall’idea di un’arte meramente decorativa o mimetica, l’intellettuale esprime con il suo canone un punto di vista, un insieme di significati che lui stesso rinviene nella realtà.
     Anche quando l’arte è intimista, penso si possa parlare di angolo privilegiato della ricerca estetica che, senza mediazioni logico-deduttive, si fa specchio del mondo o, comunque, di un universo, di un cosmo in cui l’artista è l’artefice di una visione originale che lo avvicina al lettore nel momento del godimento del bello, nella fruizione dell’opera. Se così non fosse, non si realizzerebbe il fine principale dell’arte che è, come dicevo prima, quello di comunicare. Accade che il lettore trovi nel testo artistico, scritto o visivo o sonoro che sia, anche significati diversi da quelli che l’autore voleva intendere: ma ciò è sempre comunicazione, risveglio, tensione intellettuale ed etica, distacco e distanziamento dalla realtà, prospettivismo.
 
Rosaria Di Donato
 

martedì 17 maggio 2016

Lealtà sportiva. Etica e diritto

 

Lealtà sportiva. Etica e diritto

Written by Giuseppe Alamia.

 1. Fair play, il modo vincente.
 2. La lealtà sportiva: nozione. - 
 3.  La lealtà sportiva: ambito soggettivo.  - 
 4. La lealtà sportiva tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. 
     Cenni sul rapporto tra ordinamenti.   

1. Fair play, il modo vincente.
“Fair play, il modo vincente (chi gioca lealmente è sempre vincitore)”: così inizia e si conclude il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d’Europa, adottato a Rodi il 13-15 maggio 1992 dai Ministri europei responsabili per lo Sport.
Il bisogno di etica rappresenta un dato oggettivo.
Si avverte in modo sempre più pressante l’esigenza del rispetto delle regole intrinsecamente deontologiche in un mondo – quale quello dello sport – in cui si assiste alla “irresistibile ascesa dell’aggressività” e in cui pare si vada “a gamba tesa su de Coubertin”.
Infatti, per un verso, si propongono e si affermano nuove pratiche che, pur definite sportive per attribuire loro una patente di liceità e di meritevolezza di tutela, mortificano l’uomo in un crescendo di cattiveria e di aggressività .
Per altro verso, anche nelle pratiche sportive tradizionali si assiste ad una sorta di imbarbarimento, per cui si tenta di far diventare l’aggressività una componente necessaria ed imprescindibile del gioco, quasi una regola di gioco .
In un simile scenario, si comprende come i principi etici ed il rispetto delle regole che li contemplano, prima fra tutte quella della lealtà, rivendichino prepotentemente il loro ruolo al fine di non consentire lo snaturamento stesso dello sport.
Invero, il principio di lealtà sportiva non può qualificarsi come un principio etico tout court in quanto lo stesso ha un’intrinseca connotazione giuridica.
Dunque, la codificazione non serve ad attribuire valenza giuridica ad un precetto che già la possiede congenitamente ma mira, verosimilmente, a garantire una più esplicita e manifesta valenza all’essenza imprescindibile di tutta l’attività sportiva.
In tale contesto si pone il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI il 15 luglio 2004, nel quale vengono specificati “i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità” e si prevede che la violazione di tali doveri costituisca “un grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni”. Peraltro, al fine di rafforzarne la portata applicativa, è stato istituito un Garante del Codice di comportamento sportivo con compiti di vigilanza, di segnalazione, di istruzione e di irrogazione di sanzioni.
Il principio di lealtà sportiva, in tal modo, si cristallizza in regole scritte, la cui violazione origina l’attivazione di un ben definito procedimento sanzionatorio.
Tuttavia, la stessa norma non ha un contenuto definitorio e, pertanto, assume interesse una riflessione sul principio di lealtà sportiva quale autonoma entità concettuale.  
2. La lealtà sportiva: nozione.
Il principio di lealtà sportiva, per sua stessa natura, non può avere una vera e propria definizione; non può essere coartato attribuendovi un contenuto preciso, definitorio e, dunque per ciò stesso, limitativo.
Il principio di lealtà sportiva esprime e riassume in sé lo spirito sportivo e le finalità dello sport. “Fair play significa molto più che giocare nel rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione”.
Esso, quindi, sotto un primo profilo, qualifica l’attività sportiva: costituendo l’essenza dello sport, deve ritenersi che una pratica o un comportamento possano qualificarsi sportivi solo se sono informati al principio di lealtà. Da ciò consegue, a contrario, che la pratica o il comportamento “sleali” si pongono fuori dello spirito sportivo e non possono rientrare nell’attività sportiva, potendo essere ricompresi solo nell’attività di diritto comune.       
Sotto un secondo profilo, inoltre, il principio di lealtà sportiva assume il ruolo di strumento di valutazione della pratica o del comportamento al fine di una sua qualificazione in termini di attività “sportiva”. A prescindere dal rispetto delle regole tecniche, un comportamento può porsi al di fuori dell’attività sportiva allorché non rispetti il principio di lealtà sportiva; del pari, un comportamento che violi una regola tecnica non può, per ciò stesso, essere considerato sleale e, dunque, non sportivo. Ovviamente, la valutazione va operata caso per caso alla luce di un’analisi sistematica dell’ordinamento sportivo, senza che possa negarsi una certa discrezionalità.
Soltanto alla luce di tali profili, la lealtà sportiva perde la propria intrinseca connotazione di principio privo di specifico contenuto definitorio  per inverarsi nella definizione e nella valutazione dell’attività sportiva. D’altronde, l’indeterminatezza propria del concetto di lealtà sportiva rende il principio funzionale all’ordinamento sportivo, consentendone un’applicazione anche a casi non specificamente previsti ed enucleati.
Il principio di lealtà sportiva, dunque, costituisce il limite insuperabile e, insieme, il comune denominatore delle attività sportive.
Talvolta è stato affermato che il Codice di comportamento sportivo sia l’atto “attraverso il quale i principi etici acquistano uno specifico rilievo giuridico nel mondo sportivo”.
Tuttavia, ancor prima dell’emanazione del Codice di comportamento sportivo ed a prescindere da essa, al principio di lealtà sportiva poteva e può attribuirsi la natura di principio, oltre che squisitamente etico, anche giuridico.
Trattandosi di principio informatore dello stesso ordinamento sportivo, tale da poter essere qualificato come essenza dell’attività sportiva, non si può negare che lo stesso abbia sempre rivestito una forza cogente in siffatto ordinamento.
Segnatamente, la lealtà sportiva ha sempre configurato una regola di comportamento di indubbio valore giuridico, imponendo un preciso obbligo di condotta leale e corretta. Da ciò consegue che la violazione di tale obbligo è sempre stata oggetto di valutazione ai fini delle decisioni disciplinari e sanzionatorie
In altri termini, si tratta di una norma codificata nel Codice di comportamento sportivo, ma che comunque ha sempre tutelato l’ordine giuridico sportivo quale norma fondamentale di tale ordinamento. Infatti, in ambito sportivo può generalmente ravvisarsi un costante e stringente obbligo di rispettare il principio di lealtà e correttezza, la cui violazione integra e ha integrato un illecito sportivo. Basti considerare che l’illecito tipico costituito dalla frode sportiva, caratterizzato da inganno, astuzia o raggiro, rappresenta una violazione dell’obbligo di lealtà sportiva.
L’inserimento nel Codice di comportamento sportivo ha solo, dunque, cristallizzato un principio giuridico immanente ed operante nell’ordinamento sportivo.
D’altronde, tale principio era già contenuto in numerosi atti normativi sportivi. A titolo esemplificativo, si può menzionare il punto 6 dei principi fondamentali della Carta olimpica, statuto dell’ordinamento sportivo internazionale, che recita testualmente: “Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”.
Chi, come Carnelutti, vede incompatibilità tra diritto e sport sostiene che sia il fair play e non la norma a governare lo sport. La lealtà sportiva, dunque, posta in contrapposizione netta rispetto al precetto giuridico.
E Marini, in un suo scritto, ricorda come “M.S. Giannini afferma che i principi etici nell’ordinamento statale rimangono principi etici, mentre si trasformano in principi giuridici nell’ordinamento sportivo”.
Di certo, la natura dei precetti deontologici – qual è il principio di lealtà sportiva – è stata sempre discussa.
Spesso le norme deontologiche sono state ritenute precetti extragiuridici, vincolanti soltanto nel momento in cui vengono violati e sanzionati: “non è la norma in sé, ma la sua violazione, che è produttiva di effetti giuridici”. Dunque, regole interne che, come fonti metagiuridiche, non possono trasformarsi in fonti dell’ordinamento giuridico statale, in mancanza di un’espressa previsione legislativa.
In altri termini, può fondatamente ritenersi che il principio di lealtà sportiva abbia un significato pregiuridico in quanto risente di una indubbia identificazione con stati etici. Tuttavia, anche a voler attribuire alla lealtà sportiva la nozione di fatto giuridico, cioè fatto dell’ordine naturale, valutato dal diritto, e quindi il significato di una regola geneticamente non giuridica, non può negarsi che la stessa sia giuridicamente rilevante e, pertanto, pacificamente la sua violazione determina l’irrogazione di sanzioni giuridiche.
D’altronde, un principio pregiuridico e di connotazione etica può ben ritenersi giuridicamente rilevante quale regola di condotta.    
Il principio di lealtà sportiva, invero, oltre a costituire un principio etico, ben può riportarsi nell’alveo giuridico delle clausole generali. Così come ritenuto in dottrina con riguardo al principio di correttezza e di buona fede in senso oggettivo, si tratta, da un lato, di una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, di un parametro di valutazione della legittimità di un comportamento.
La lealtà sportiva, quale clausola generale, ha un contenuto intrinsecamente precettivo, sia pure elastico, duttile e rimesso alla “concretizzazione” che ne viene operata dall’interprete.  Essa, nell’ordinamento giuridico sportivo, ha una funzione integrativa, in quanto autonoma fonte di obblighi, nonché una funzione valutativa, in quanto impone specifici criteri di valutazione.
Pur non avendo una portata definitoria compiuta e precostituita, il principio di lealtà sportiva è proprio la clausola generale che consente al sistema di essere sempre coeso a prescindere dalle peculiarità delle pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. In tal senso, come è stato evidenziato dalla dottrina relativamente al principio generale della correttezza e della buona fede, con il quale sono evidenti l’analogia e l’assimilabilità concettuale, può ritenersi che la lealtà sportiva rappresenti una clausola di “chiusura” del sistema, “poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio.”
Essa ha una funzione, inoltre, integrativa, correttiva e solidaristica: i comportamenti e le stesse regole sono sempre sottoposti al vincolo di lealtà alla luce del quale vanno disciplinati, valutati e interpretati.
Peraltro, non può convenirsi con coloro che ritengono che la clausola generale sia astrattamente priva di contenuto e che valga come sussidio interpretativo, per cui acquisterebbe contenuti diversi a seconda della fattispecie e dell’interprete. Il principio di lealtà sportiva, pur essendo un criterio a contenuto non predeterminato, postula correttezza, rispetto delle regole e rispetto dell’altro (avversario, compagno o terzo), che possono atteggiarsi in modo specifico a seconda della fattispecie concreta, dell’interprete, del contesto senza però che sia possibile “creare” una lealtà per ogni singolo caso.
La lealtà impone correttezza, il cui apprezzamento rimanda al criterio dell’affidamento e si traduce sempre in precisi doveri di fare o non fare.
3. La lealtà sportiva: ambito soggettivo.
La qualificazione del principio di lealtà sportiva quale norma giuridica dell’ordinamento sportivo pone il problema dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo che da essa promana e, quindi, della delimitazione dell’ambito soggettivo di operatività.
In prima approssimazione, può ritenersi che sono tenuti al rispetto della norma coloro che fanno parte dell’ordinamento sportivo e che, di conseguenza, possono qualificarsi soggetti di tale ordinamento.
Considerato l’ordinamento sportivo come un ordinamento di categoria su base essenzialmente volontaria, può concludersi che il principio di lealtà sportiva debba essere rispettato quale regola cogente solo da coloro che fanno parte di tale ordinamento in forza di un loro atto di volontà. In simile contesto, solo un atto tipico, quale il tesseramento o l’affiliazione, può ritenersi idoneo ad attribuire soggettività sportiva. Ne conseguirebbe che solo i tesserati e gli affiliati, in quanto soggetti dell’ordinamento sportivo, sarebbero tenuti al rispetto del principio di lealtà sportiva.
Tuttavia, non può sottacersi che lo stesso Codice di comportamento sportivo amplia la propria portata applicativa, oltre che a tesserati e affiliati, anche ad “altri soggetti dell’ordinamento sportivo”, in tal modo lasciando implicitamente intendere che possano esserci soggetti di tale ordinamento non tesserati o affiliati.
D’altronde, come precisato, la lealtà sportiva costituisce essenza dello sport e, dunque, si tratta di un principio insito in qualunque pratica che voglia definirsi sportiva, sia essa svolta a livello agonistico che a livello amatoriale. In questo contesto, tutti coloro che operano nello sport, a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, assumono una “responsabilità rispetto al fair play”.
La dottrina più sensibile, pur consapevole della difficoltà di delimitare soggettivamente l’ordinamento sportivo, in esso comunque ricomprende genericamente gli operatori e le istituzioni dello sport, escludendo il “vasto popolo dello sport” non meglio ed ulteriormente specificato.
Di certo, non può negarsi che soggetti non strutturati nell’ordinamento sportivo, in quanto non tesserati o non affiliati, possano di fatto praticare un’attività sportiva applicando le regole ed i principi che nell’ordinamento sportivo disciplinano tale attività. Ebbene, i soggetti che pongono in essere un’attività sportiva accettano e fanno proprio il principio di lealtà sportiva, essendo esso connaturato a tale tipo di attività. Quindi anche i soggetti non strutturati sono tenuti all’osservanza del fair play allorché decidano di praticare un’attività sportiva.
Del pari, non può escludersi che vi siano attività motorie, qualificabili come sportive, pur al di fuori dello sport istituzionalizzato. Anche in questo caso siamo in presenza di un’attività sportiva, come tale caratterizzata dalla cogenza del principio di lealtà sportiva.  
Sotto un primo profilo, si può ritenere, dunque, che un’attività sportiva possa essere svolta da soggetti non affiliati o tesserati.
Sotto un secondo profilo, si può ritenere, altresì, che un’attività sportiva possa essere svolta fuori dall’ambito dell’organizzazione del C.O.N.I.
In simile contesto, il tesseramento o l’affiliazione attribuiscono la soggettività nell’ordinamento sportivo, così come il riconoscimento di un’attività da parte del C.O.N.I. è elemento sufficiente a far ritenere sportiva tale attività.
Tuttavia, il principio di lealtà sportiva deve ritenersi operante anche con riguardo a soggetti che, sia pur non strutturati, pratichino un’attività sportiva ovvero con riguardo a soggetti che pratichino attività qualificabili come sportive, pur se non istituzionalizzate.
Ciò precisato, è necessario operare delle ulteriori delimitazioni per evitare che qualunque fenomeno, che si autodefinisca sportivo, e qualunque soggetto, non meglio definito, che pratichi una disciplina sportiva, possano tout court farsi rientrare nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Una siffatta delimitazione non può prescindere dalla definizione di attività sportiva, in mancanza di una nozione di sport unanimemente condivisa. 
Come ritenuto dalla dottrina, sotto il profilo oggettivo, un’attività può definirsi sportiva se si concreta in una competizione svolta secondo regole tecniche prefissate, che ne disciplinino il contenuto e le modalità di svolgimento, nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva. Sotto il profilo soggettivo, l’attività sportiva deve essere svolta, previa adeguata preparazione fisica, con impegno e serietà d’intenti, perseguendo il fine competitivo di superamento dei propri record.   
A contrario, non può definirsi sportiva un’attività non disciplinata da regole tecniche improntate al principio di lealtà sportiva, occasionale, esclusivamente ludico-ricreativa o effettuata per fini meramente spettacolistici.
In conclusione, circa l’ambito soggettivo di riferimento, possiamo ritenere che il principio di lealtà sportiva esplichi la propria forza cogente non solo all’interno dell’ordinamento sportivo istituzionalizzato e nei confronti dei soggetti in esso strutturati, ma anche nel contesto di attività qualificabili come sportive, poste in essere con un fine competitivo da soggetti organizzati e preparati.
4. La lealtà sportiva tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Cenni sul rapporto tra ordinamenti.
Il costante dibattito sulla natura dell’ordinamento sportivo è ampio e variegato. Da esso, peraltro, discende la problematica, avvertita e discussa dai giuristi, relativa al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.
Sta di fatto che due elementi fondamentali caratterizzano l’ambito sportivo: per un verso, è inopinabile che lo sport, inteso quale attività competitiva dettata da regole tecniche uniformi e ispirata al principio di lealtà sportiva, preesista sia all’ordinamento statale che allo stesso ordinamento sportivo; per altro verso, è del pari incontestabile che lo sport abbia un carattere transnazionale, una vocazione universale che rende il mondo dello sport disciplinato da regole e comportamenti uniformi in una dimensione internazionale.
Tali caratteri attribuiscono all’ordinamento sportivo una spiccata ed imprescindibile autonomia, di fatto poco compatibile con una eventuale natura derivata dall’ordinamento statale che ad esso delega la regolamentazione della materia dello sport.
Sul punto, il contributo della dottrina è articolato e variegato.
L’ordinamento sportivo può ritenersi un ordinamento di settore, come tale autonomo ma non indipendente dall’ordinamento statale; possono coesistere ordinamenti con competenze distinte che si integrano, convergono e si riconoscono reciprocamente. L’ordinamento statale ha il compito anche di organizzare le autonomie affidando ad esse l’autodisciplina; l’autogoverno sportivo, preesistente e dotato di una propria intrinseca giuridicità, viene così riconosciuto e ospitato nell’ordinamento statale. In sintesi, l’ordinamento sportivo è “un ordinamento settoriale nell’ambito del più generale ordinamento giuridico della Repubblica”; si tratta di un ordinamento che manifesta la propria autonomia nell’elaborazione di regole vincolanti di comportamento, di organizzazione, tecniche.
Considerata la natura internazionale e preesistente all’ordinamento statale, vi è chi sostiene anche che non soltanto si debba riconoscere autonomia all’ordinamento sportivo ma addirittura si debba ritenere che esso sia originario, non ripetendo la propria validità da alcuna fonte superiore .
Pur riconoscendo ampia autonomia all’ordinamento sportivo, vi è, ancora, chi lo ritiene una sorta di manifestazione sintomatica del c.d. diritto dei privati, disciplinato da norme organizzative di tipo negoziale. In forza del criterio di sussidiarietà, la materia sportiva diviene di competenza del regolatore privato; la fonte privata è così abilitata a regolamentare, in via esclusiva o concorrente rispetto alla legge, uno specifico settore e gli atti di autonomia regolamentare operano in tale settore con la stessa forza della legge. Nel sistema delle fonti, di tal guisa argomentando, viene meno la “esclusiva statualità del diritto” in quanto un posto ed un ruolo vengono assegnati alle cc.dd. fonti di derivazione privata. In un sistema che riconosce pluralità di fonti, l’ordinamento statale riconosce ed autorizza la creazione di norme da parte di autonomie privatistiche; ciò avviene con riguardo alla materia sportiva. Ne consegue, a ben guardare, che non si può parlare di un ordinamento sportivo in senso tecnico in quanto esso non dispone di un’autonoma legittimazione, bensì gode di un riconoscimento da parte dell’ordinamento statale che gli conferisce autonomia ma non indipendenza.
Invero, e non volendo approfondire in questa sede siffatta tematica, non v’è dubbio che l’ordinamento sportivo debba ritenersi autonomo, a prescindere dalla natura che allo stesso si voglia attribuire (sia quale ordinamento in senso tecnico che quale ordinamento in senso lato in una soluzione privatistica).
Il problema, dunque, si sposta su un piano diverso: quali confini possono essere delineati all’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento di diritto comune.
Ebbene, il nodo gordiano dei rapporti tra i due ordinamenti non può ritenersi ancora sciolto.  
All’ordinamento sportivo deve riconoscersi una matrice costituzionale e una matrice transnazionale. L’ordinamento sportivo nazionale, pur se autonomo, vive nell’ordinamento statale e, pertanto, a questo deve comunque conformarsi. Ciò, però, non rappresenta un limite all’autonomia bensì, come sottolineato da accorta dottrina, costituisce “l’espressione di una modalità di esercizio dell’autonomia stessa”. D’altronde, non necessariamente autonomia ed indipendenza di un ordinamento significano conflitto e contraddizione rispetto ad altro ordinamento.
Si può affermare, con serenità, che l’ordinamento sportivo abbia una nicchia di competenza assolutamente impermeabile rispetto all’ordinamento statale: le regole tecniche. Le norme che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle gare nonché le norme disciplinari promanano dall’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, e, dunque, sfuggono al condizionamento da parte dell’ordinamento statale. A tal proposito, sia in dottrina che in giurisprudenza, talvolta si è affermata la “indifferenza” per l’ordinamento statale delle norme tecniche e disciplinari.
Tuttavia, sotto altro profilo, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può spingersi sino a soffocare la rilevanza per l’ordinamento statale delle vicende sportive che incidono, sia in modo immediato che in modo riflesso, su posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittim.
Proprio in simili ipotesi si pone l’estrema difficoltà di una actio finium regundorum.
La Consulta in una recente sentenza ha, al riguardo, affermato che, dinanzi a situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, l’autonomia dell’ordinamento sportivo “recede” lasciando il passo a forme di tutela statale, segnatamente di natura risarcitoria.
Infine, in una prospettiva non solo squisitamente patologica, l’ordinamento giuridico statale può intervenire nella materia sportiva, ma per fini suoi propri, non sempre e non necessariamente sovrapponibili a quelli perseguiti dall’ordinamento sportivo. Quest’ultimo, d’altronde, non sempre e non necessariamente si lascia permeare dalle norme statali. In forza della propria autonomia e della propria vocazione internazionale, invero, l’ordinamento sportivo, in un’eventuale ipotesi di contrapposizione tra regole inconciliabili, può assumere una posizione di supremazia per cui l’ordinamento statale può essere costretto ad uniformarsi a quello sportivo.     
In una prospettiva diversa, tuttavia, deve affermarsi che le regole dal contenuto etico e, quindi, assimilabili alle clausole generali, proprie di un ordinamento settoriale, possano assumere il rango di norme di diritto nell’ordinamento statale. Il rinvio o il richiamo di una norma etica dell’ordinamento di settore operati dall’ordinamento statale, di per sé, possono ritenersi idonei ad attribuire rilievo giuridico a tale norma. In altri termini, il principio deontologico assume valore di legge nell’ordinamento statale nel momento in cui ad esso il legislatore rinvii attribuendovi, anche implicitamente, una funzione integrativa e valutativa.
Parimenti è a dirsi per l’ipotesi in cui il giudice motivi la decisione facendo applicazione di tale principio. 
Così è in effetti per il principio di lealtà sportiva.
Nei giudizi di responsabilità civile e penale, instaurati a seguito della realizzazione di eventi lesivi nell’ambito o in occasione di una competizione sportiva, proprio la violazione del dovere di lealtà sportiva viene considerata fonte di responsabilità.
Nella responsabilità penale, la giurisprudenza ha attribuito decisiva rilevanza alla condotta che travalichi i limiti segnati dalle regole del gioco e, soprattutto, il principio di lealtà e correttezza sportiva.  E, nell’ambito del reato di frode sportiva, è stato evidenziato come il bene tutelato sia il risultato “leale” (prima ancora che corretto, in quanto ottenuto rispettando le regole del gioco), il “genuino svolgimento della competizione” nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza. Tale reato, in definitiva, da un lato finisce con l’incrementare l’aspettativa di correttezza, dall’altro la qualifica in termini di rilevanza giuridica
Nella responsabilità civile, l’illegittimità del comportamento deriva proprio dalla violazione del dovere di lealtà. La mera violazione delle regole del gioco non comporta, in tale contesto, un’automatica illegittimità del comportamento, essendo necessaria, per la configurabilità di un’ipotesi di responsabilità, una violazione grave del dovere di lealtà. D’altronde, una condotta trasmodante che oltrepassa i confini della lealtà sportiva integra un comportamento che si pone al di fuori dell’ordinamento sportivo e che rileva, dunque, esclusivamente nell’ordinamento comune. “Non la volontarietà del fallo dunque rileva né che violazione della regola di gioco vi sia stata o non, ma lo stretto rapporto di collegamento funzionale fra gioco ed evento lesivo. Se l’atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, quella relazione viene senz’altro a mancare pur se l’azione non integri un fallo di gioco, per l’ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari meno se il giocatore, pur non volendo provocare lesioni, faccia tuttavia ricorso ad una violenza di tipo tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge. Sicché in entrambi i casi sarà civilmente responsabile del danno provocato, rispettivamente a titolo di dolo o di colpa.
Infine, la violazione del principio di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva, cui è tenuto, tra gli altri, l’allenatore, è stata considerata “un frammento della condotta mobizzante”
Va da sé che la valutazione della violazione del principio di lealtà sportiva, ai fini di una pronuncia di responsabilità, è rimessa al giudice. Compete infatti a quest’ultimo stabilire se nella fattispecie concreta posta al suo giudizio sia ravvisabile quella grave slealtà da sola idonea a far ritenere reciso lo spirito sportivo tanto da essere al cospetto di un’attività di diritto comune.
Quindi spetta all’interprete concretizzare contenutisticamente la clausola generale di lealtà sportiva al fine di valutare la legittimità o meno dei comportamenti.
In tal senso il principio di lealtà sportiva acquista compiutezza non solo come autonoma fonte di doveri di comportamento ma anche come parametro di valutazione della condotta dei soggetti dell’ordinamento sportivo. 

martedì 10 maggio 2016

PERFORMANCE – Agone poetico Terza giornata del progetto culturale “ARTE = AMBIENTE”

 

PERFORMANCE – Agone poetico
Terza giornata del progetto culturale “ARTE  =  AMBIENTE
Atrio del Castello Comunale di Massafra (TA), Via Lo Pizzo
25 Maggio 2016, inizio ore 18.00


Bando
Regolamento per concorso:
- Possono partecipare uomini e/o donne dai 13 ai 90 anni, cittadini di qualsiasi paese europeo.
- La partecipazione è gratuita.
- Si concorre con tre testi poetici, a tema libero, autografati e scritti in lingua italiana.
- Non è possibile accompagnare la declamazione con basi o performance musicali dal vivo.
- Il numero complessivo dei partecipanti non può superare 15 elementi.
- Sarà data precedenza per la partecipazione alla gara sulla base del giorno di inoltro della prenotazione per la stessa.

Invio testi:
- Una copia per ciascuno dei tre testi con i quali si intende partecipare dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail letturepermaggio@gmail.com in formato PDF o Word. In alternativa il materiale in forma cartacea può essere spedito a nordsud sezione di Puglia, in Via Costa, 4 Massafra. Si prega di allegare in ogni caso note biobibliografiche.
- La prenotazione per partecipare scade alle ore 00.00 del 20 Maggio 2016. I testi dovranno pervenire entro tali tempi.

Giuria:
- La giuria è popolare e composta da 5 membri scelti nel pubblico prima dell’inizio della manifestazione e 5 alunni delle Scuole superiori del territorio, questi ultimi preselezionati.

Modalità di svolgimento della gara:
- Ogni partecipante ha a disposizione un massimo di 4 minuti per recitare e fornire eventualmente indicazioni circa il testo prima della lettura dello stesso.
- L’ordine di comparsa è fissato a sorteggio prima della manifestazione.
- I componimenti saranno necessariamente declamati dagli autori stessi.
- Dopo aver ascoltato ogni poesia, ogni membro della giuria su un apposita tabella fornitagli, esprime un voto da 5 a 10. Il voto rimarrà segreto sino alla proclamazione dei vincitori.
- Al termine della prima manche l’ordine di declamazione varierà, a discrezione del conduttore e organizzazione dell’evento.
- Al termine della terza ed ultima manche le tabelle dei giurati verranno raccolte e consegnate al coordinatore della serata per il calcolo dei punteggi accumulati.

Premi:
- I primi tre classificati riceveranno premi consistenti in libri e/oggetti messi a disposizione dagli sponsor dell’evento.

Il presidente di nordsud Sezione di Puglia
Francesco Silvestri
 

lunedì 9 maggio 2016

Venerdì 20 maggio ore 17.00 "Il Teatro si arrampica sul muro" - Riccardo Ascoli

Nell'ambito delle celebrazioni del centenario dalla morte di Pitrè e Salamone Marino, la Biblioteca Etnostorica presenta la prima conferenza-mostra illustrata dal prof. Riccardo Ascoli sul teatro di Figura. Riccardo Ascoli, già professore di urologia presso l'Università di Palermo, nasce a Roma nel 1945 e, dopo la laurea in medicina e chirurgia ottenuta col massimo dei voti e la lode, si trasferisce a Palermo, la Sicilia diviene la sua terra di adozione. E' in Sicilia che nel 1983 comincia ad occuparsi, col ruolo di coordinatore didattico, della Settimana Italiana di Fotografia, ospitata nel villagio turistico di città del mare a Terrasini (PA). Intanto procede la sua carriera universitaria e diviene aiuto e responsabile di Radiologia. Ascoli unisce la sua capacità professionale a una sua dote umana e umanistica e artistica che lo portano a fondare, nel 1986, la Scuola Fotografica Siciliana di Paesaggio. Per la sua attività scientifica, nel 1987, consegue il  premio "Carmelo Bruni" assegnatogli dalla Società Italiana di Urologia. Nel 1986 comincia a dedicarsi agli audiovisivi, gira la Sicilia e la racconta. Autore di pubblicazioni scientifiche, scrive pure volumi d'altro genere come il libro di fotografie "Georgica" (1992), o "Che piccola cosa lettore ti racconto" (1999), seguiranno "Belle le Signore" (2006) e "Il medico imperfetto" (2012). La sua attività artistica e umanistica nel campo della fotografia e della narrativa si allargheranno includendo in seguito anche la poesia in romanesco e il teatro.  Nel 1991 è Presidente Onorario dell'Unione Italiana Fotoamatori.  Nel 2000 viene nominato Direttore dell'Istituto Policattedra di Materie Urologiche. Poliedrico e splendido nella sua elaborata ricerca estensiva che non si limita all'ambito e al recinto della sua ricerca e lavoro scientifico, Ascoli spazia e apre il suo Mondo all'umanesimo, prima dote di un uomo di Scienze e di Cultura. Da qualche anno ha cominciato una ricerca e studio sul Teatro di Figura, la sua conferenza - mostra "Il teatro si arrampica sui muri" si inserisce in questo filone e ci racconta una modalità teatrale che si sviluppa attraverso la fantasia e trasforma un ombra in una scena ... La scuola di Ecologia Culturale, Daniela La Brocca e Ugo Arioti, che da molti anni seguono l'amico Riccardo nelle sue performance, insieme alla Fondazione "Prof. A. Rigoli - Centro Internazionale di Etnostoria" sono liete di presentare questo ricercatore, narratore, autore, fotografo e scienziato che si è sempre speso per far conoscere la Sicilia e le sue profonde radici al punto da divenire per elezione del Popolo di Poggioreale, cittadino onorario del paese del Belice.

Ugo Arioti 

  La solitudine di Israele e la sua maledizione (Ugo Arioti @2024 ) Gli ebrei furono scelti da Dio per essere "la proprietà...