mercoledì 9 gennaio 2013

INAPPLICABILITA' IMU IN REGIONI A STATUTO SPECIALE

Forse non tutti sanno che:

LA CORTE COSTITUZIONE HA BOCCIATO L’INTRODUZIONE DELL’ IMU IN REGIONI A STATUTO SPECIALE:

“La sentenza della Corte Costituzionale è chiara ed esplicita: il federalismo municipale, e nella fattispecie l'IMU, non si applica alle Regioni autonome
se non con la modifica dei rispettivi statuti attraverso le procedure costituzionali che regolano tali modifiche. Ulteriori violazioni statutarie e costituzionali rappresentano un vero e proprio attentato allo Statuto della Sicilia”.
La Corte Costituzionale ha decisamente bocciato l'applicazione dell'Imu nelle Regioni a Statuto Speciale. Con la sentenza n. 64 del 7 marzo 2012. petto dei rispettivi statuti. Ne consegue l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'articolo 2, in quanto non rispettosi dello statuto d'autonomia. La Corte Costituzionale nella stessa sentenza afferma che “tale conclusione è coerente con i princìpi contenuti nella legge 5 maggio 2009, numero 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la quale, essendo assunta a fondamento del decreto legislativo n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione”. Ed ancora viene ribadito che una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato articolo 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale al “conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà deve avvenire nel rispetto degli statuti speciali”. Ne consegue l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'articolo 2, in quanto non rispettosi dello statuto d'autonomia. La Corte Costituzionale nella stessa sentenza afferma che “tale conclusione è coerente con i princìpi contenuti nella legge 5 maggio 2009, numero 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la quale, essendo assunta a fondamento del decreto legislativo n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione”. Ed ancora viene ribadito che una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato articolo 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale al “conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà deve avvenire nel rispetto degli statuti speciali”

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